Oggetto del contendere gli anni d’esperienza: prima sono stati riconosciuti, poi l’autorità è tornata sui suoi passi (decurtando lo stipendio)
Il Cantone – e in particolare la Sezione amministrativa del Dipartimento educazione, cultura e sport (Decs) – voleva fare un passo indietro rispetto all’incarico che le era stato assegnato quale docente di educazione alimentare alla scuola media. Passo indietro che riguardava la classe salariale nella quale era inserita (detto altrimenti: voleva abbassarle lo stipendio). Poi ha corretto il tiro, senza però voler riconoscere gli arretrati maturati nel frattempo.
Lei non era d’accordo e, nonostante un tentativo di accordo per trovare una soluzione condivisa, ha impugnato la decisione del Consiglio di Stato davanti al Tribunale amministrativo cantonale. Tribunale che nel novembre 2024, dopo due anni dall’inoltro del ricorso, le ha dato ragione annullando la decisione del governo e riportando quindi la condizione salariale della collaboratrice al primo accordo.
Ma perché il Cantone voleva fare un passo indietro? “La sezione amministrativa del Decs – si legge nella decisione presa dal Tribunale composto da Flavia Verzasconi (presidente), Matteo Cassina e Fulvio Campello – ha informato la collaboratrice che la sua esperienza come docente di scuola dell’infanzia non poteva essere tenuta in considerazione al fine di riconoscerle uno stipendio superiore al minimo fissato dalle norme applicabili”. Secondo l’autorità, infatti, l’insegnamento in questo ordine di scuola non sarebbe analogo a quello esercitato nella scuola media e l’esperienza maturata nella scuola dell’infanzia non sarebbe quindi dovuta essere conteggiata per determinare lo stipendio. Ecco spiegata la volontà di fare un passo indietro rispetto alla prima decisione, quando invece gli anni alla scuola dell’infanzia erano stati tenuti in considerazione. Una decisione che, secondo l’insegnante che ha fatto ricorso, si basava “su una visione incompleta e sminuente della funzione del docente della scuola dell’infanzia”.
Docente e autorità che avevano anche avviato una trattativa, senza però arrivare a un accordo. A fronte di un passo indietro del Cantone, che aveva concesso un salario analogo a quello accordato in prima battuta, l’insegnante riteneva infatti di vantare il diritto anche agli arretrati per i due anni durante i quali si è svolta la procedura e ha avuto il salario rivisto al ribasso.
Opinione condivisa anche dal Tribunale amministrativo cantonale. “Il governo ha inizialmente giudicato l’esperienza svolta nelle scuole dell’infanzia dalla ricorrente come sufficientemente affine all’insegnamento dell’educazione alimentare nelle scuole medie e le ha pertanto concesso alcuni aumenti in aggiunta al salario di partenza. In un secondo momento – scrivono i giudici – esso (il governo, ndr) è tornato su questa valutazione negando ogni relazione tra i due ambiti di insegnamento e riducendo di conseguenza il salario. In questa circostanza – si legge sempre nella decisione – occorre concludere che l’autorità ha rivalutato la situazione, che le era già nota, senza che ciò fosse giustificato da cambiamenti dello stato di fatto, rispettivamente senza che possa essere addebitata all’insegnante alcuna responsabilità”. La revoca è quindi motivata da un’errata applicazione del diritto. Ciò nonostante, sostengono sempre i giudici, “gli argomenti invocati dall’autorità non dimostrano che il riconoscimento dell’esperienza pregressa nella scuola dell’infanzia ai fini della determinazione del salario di docente di scuola media derivi da un’applicazione insostenibile delle norme pertinenti che necessiti di essere corretta”. Lo dimostra anche il fatto che successivamente all’abbassamento del salario, come detto, il Consiglio di Stato sia tornato sui suoi passi. “Non si intravvede pertanto alcun errore nell’applicazione iniziale del diritto atta a giustificare la revoca della prima decisione”. Motivo per cui il Tram ha riportato la situazione salariale alla classe riconosciuta inizialmente all’insegnante.