Svizzera

TAF: SEM deve decidere su espulsione sostenitore iracheno dell'ISIS

7 novembre 2025
|

Spetta alla Segretaria di Stato della migrazione (SEM), e non all'Ufficio federale di polizia (fedpol), decidere in merito all'espulsione di un iracheno condannato nel 2014 in Svizzera per attività terroristiche. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF). Una situazione particolare ha portato a una misura di allontanamento e successivamente all'ammissione provvisoria dell'uomo.

Il ricorrente ha ottenuto l'asilo in Svizzera nel 2002. Poiché è emerso che aveva fornito false informazioni sulla sua identità durante la procedura, nel 2009 all'iracheno è stato revocato l'asilo e gli è stato negato lo statuto di rifugiato. Nel 2014 l'interessato è stato condannato dal Tribunale penale federale (TPF), tra l'altro, per sostegno a un'organizzazione criminale.

Nel 2018, fedpol ha ordinato la sua espulsione dalla Svizzera. Tuttavia, in quel momento ha ritenuto che il suo rimpatrio in Iraq non fosse ammissibile alla luce del diritto internazionale pubblico. Ha quindi sospeso l'esecuzione dell'espulsione e trasmesso il dossier alla Segreteria di Stato della migrazione per l'esame di un'ammissione provvisoria, che la SEM ha poi concesso nel 2021.

Nel luglio 2023, l'Ufficio federale di polizia ha ordinato l'esecuzione dell'espulsione che aveva rinviato cinque anni prima, ritenendo che il rimpatrio fosse ormai ammissibile. L'interessato ha presentato ricorso contro questa decisione al TAF, ottenendo ragione come risulta da una sentenza pubblicata oggi.

Circostanze particolari

Il caso si basa su una configurazione particolare che non può più verificarsi secondo l'attuale quadro giuridico, ha precisato il Tribunale amministrativo federale. Il ricorrente è stato infatti contemporaneamente espulso e ammesso provvisoriamente. Dopo che fedpol ha disposto l'espulsione e ne ha rinviato l'esecuzione, la SEM ha ordinato l'ammissione provvisoria sulla base del diritto allora in vigore.

In una sentenza di principio, il TAF disciplina questa situazione soggetta al diritto anteriore come segue: dal momento in cui viene concessa l'ammissione provvisoria e fintanto che questa è in vigore, non può essere ordinata l'esecuzione dell'espulsione. Nemmeno da fedpol, che ha pronunciato l'espulsione e successivamente deciso il rinvio della sua esecuzione.

Spetta infatti alla Segreteria di Stato della migrazione verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte. Se la SEM giunge alla conclusione che non è più così, deve revocare l'ammissione provvisoria e ordinare l'esecuzione dell'espulsione sottostante.

Poiché il ricorrente beneficiava di un'ammissione provvisoria al momento della decisione del luglio 2023, fedpol non era più legittimato a pronunciare l'esecuzione dell'espulsione. Il TAF ha quindi annullato la decisione, giudicandola contraria al diritto.

Adeguamento delle leggi

Nel frattempo, il legislatore è intervenuto per evitare che si verifichi una situazione in cui un ricorrente possa beneficiare di un'ammissione provvisoria dopo un provvedimento di espulsione.

Dalla revisione della legge sugli stranieri e la loro integrazione nel 2022, infatti, non è più possibile, dopo una misura di espulsione, concedere un'ammissione provvisoria che dovrebbe poi essere revocata per consentire l'esecuzione dell'allontanamento. In futuro, spetterà quindi sempre a fedpol pronunciare l'esecuzione delle espulsioni da essa ordinate.

Questa sentenza di principio si applicherà agli ultimi casi ancora pendenti che presentano una configurazione simile secondo il diritto anteriore, vale a dire la coesistenza di un provvedimento di espulsione e di un'ammissione provvisoria.

La sentenza riguarda la correlazione tra espulsione e ammissione provvisoria che prevaleva secondo il diritto precedente. Essa non ha come conseguenza l'impossibilità di espellere persone che beneficiano di un'ammissione provvisoria, come il ricorrente, ma chiarisce che tale ammissione deve essere revocata in anticipo.

Spetta quindi alla SEM pronunciare l'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria e l'esecuzione dell'espulsione ad essa connessa. La sentenza è definitiva e non è soggetta ad alcun ricorso al Tribunale federale.

(sentenza F-4658/2023 del 29.9.2025)