Bellinzonese

Covid a Sementina, caso chiuso: il pg non ricorre a Losanna

Il Ministero pubblico ha deciso di non impugnare l’assoluzione dei tre imputati decisa dalla Carp

24 giugno 2025
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Lette le motivazioni scritte della Corte di appello e revisione penale (Carp), il procuratore generale Andrea Pagani ha deciso di non ricorrere al Tribunale federale per contestare la sentenza con la quale a inizio maggio sono stati prosciolti su tutta la linea i tre imputati nel caso della casa anziani di Sementina finita sotto i riflettori durante la pandemia da Covid. Lo comunica alle redazioni il Ministero pubblico. Si mette così la parola fine a un caso che ha fatto discutere molto. Un caso, anche politico, partito dal decesso di 22 pazienti durante la prima ondata nella primavera 2020. Sotto inchiesta (a coordinarla era stata l’ex procuratrice pubblica Pamela Pedretti, affiancata dal pg Pagani) erano finiti i vertici della struttura di competenza della Città di Bellinzona. L’ipotesi di reato principale inizialmente prospettata (omicidio colposo) era stata abbandonata dalla Procura al termine dell’inchiesta. Procura che nel maggio 2022 aveva firmato tre decreti d’accusa per la sola ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano. Impugnati i rispettivi decreti, nel gennaio 2023 il direttore del Settore anziani comunale, la direttrice sanitaria e la ex capocure erano poi stati condannati dalla Pretura penale a pene minori e unicamente per questa contravvenzione. Infine, impugnata anche quella prima sentenza, i tre sono stati del tutto prosciolti.

Cos’ha stabilito la Carp

In particolare agli occhi della Carp, ricordiamo, a pesare è stato il fatto che le disposizioni generali e raccomandazioni emanate dal medico cantonale per impedire la propagazione della malattia respiratoria nelle case anziani ticinesi – per esempio il divieto di svolgere attività socializzanti – non siano state firmate dal Consiglio di Stato, perdendo così valore giuridico e diventando di conseguenza non vincolanti. Mancando la firma governativa, quelle disposizioni non potevano essere intese come ordini esecutivi dotati di comminatoria, ossia di sanzioni in caso di violazione. Sempre agli occhi della Carp, neppure può essere ritenuta giuridicamente valida una delega governativa per il solo fatto che il Consiglio di Stato, o taluni suoi rappresentanti, era presente alle conferenze stampa del medico cantonale mentre egli annunciava le varie disposizioni. Stando alla legge federale e stando anche alla Carp, una decisione governativa ufficiale, messa nero su bianco e con portata obbligatoria, è infatti richiesta qualora le disposizioni siano d’ordine generale, in quanto riguardanti, come nella primavera 2020 e ondate successive, tutte le case anziani del Ticino. Da qui – stando al collegio difensivo dei tre imputati e infine anche alla Carp – l’errore di fondo commesso dal Ministero pubblico nel considerare munite di effetto obbligatorio quelle raccomandazioni.

Indennizzo anche per la perizia non considerata

Da notare che gli avvocati difensori Luigi Mattei, Edy Salmina e Mario Postizzi con l’intento di fare piena luce su questo aspetto si erano rivolti a un professore universitario d’Oltralpe che aveva prodotto una perizia, tuttavia non presa in considerazione dalla Pretura penale durante il primo processo. Il perito sosteneva in pratica quanto infine sancito dalla Carp. La quale ha integrato il costo di circa 30mila franchi nell’indennizzo riconosciuto ai tre prosciolti. Il cui agire è risultato perfettamente conforme alle direttive che in quel momento risultavano invece vincolanti, a tal punto da beneficiare di un indennizzato di 61’500 franchi ciascuno.

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