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Una base legale ‘per delegare le audizioni ai segretari giudiziari’

Ufficio giudice provvedimenti coercitivi e Magistratura minorenni, la proposta del Dipartimento per alleggerire il carico di lavoro che grava sui togati

La bozza di messaggio governativo in consultazione fino al 18 agosto
(Ti-Press)
25 luglio 2025
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Alleggerire il già non indifferente carico di lavoro che grava sui magistrati delle due autorità giudiziarie, assegnando qualche compito in più ai rispettivi funzionari giuristi: è l’obiettivo delle modifiche legislative proposte dal Dipartimento istituzioni per quel che concerne l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, ma con riferimento unicamente alle sue competenze quale giudice di applicazione della pena, e la Magistratura dei minorenni. Si tratta in sostanza di permettere ai togati di delegare le audizioni ai loro segretari giudiziari. Questo sempre che il Consiglio di Stato prima e il Gran Consiglio poi diano luce verde alla relativa base legale. Quanto prospettato è al momento oggetto di una bozza di messaggio governativo, che la responsabile al Dipartimento della Divisione giustizia Frida Andreotti ha trasmesso di recente alla magistratura per consultazione fino al 18 agosto.

Gpc e anche giudice dell’applicazione della pena

I quattro giudici dei provvedimenti coercitivi (l’autorità giudiziaria, con sede a Lugano, è attualmente presieduta da Ursula Züblin) sono chiamati – fra l’altro – a confermare o meno gli arresti ordinati dal Ministero pubblico, a pronunciarsi sulle richieste di sorveglianza telefonica o tecnica e a deliberare sulle istanze di levata dei sigilli. L’Ufficio del gpc svolge però anche la funzione di giudice dell’applicazione della pena, le cui competenze sono elencate nella Lepm, la Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti. Nei riguardi di una persona condannata a una pena detentiva il gpc, in veste di giudice di applicazione della pena, decide per esempio se “prolungare” o “sopprimere” le misure terapeutiche stazionarie, se concedere il lavoro di utilità pubblica, la sorveglianza elettronica e il primo congedo, se trasferire il condannato “in sezione aperta”, ovvero allo Stampino, una delle strutture carcerarie cantonali. Queste e altre le competenze (la lista è lunga) stabilite dalla Lepm al primo capoverso dell’articolo 10. All’articolo 11 si afferma, al primo capoverso, che “nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti (...)”. Ebbene, il Dipartimento diretto da Norman Gobbi propone, aderendo peraltro alla richiesta dello stesso Ufficio del gpc, di conferire ai giudici dei provvedimenti coercitivi “la possibilità di delegare ai propri segretari giudiziari (funzionari giuristi) l’audizione del condannato nei casi di applicazione della pena previsti all’articolo 10 cpv. 1”. E questo con l’inserimento nella Lepm di una disposizione in tal senso.

Competenze aumentate negli anni

Negli ultimi anni del resto, si evidenzia nella bozza di messaggio governativo, “i compiti e il conseguente carico di lavoro dei gpc sono aumentati di molto”. Nel documento stilato dalla Divisione giustizia si ricordano quindi alcune modifiche legislative che “hanno avuto un impatto sulle competenze” dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Tra cui “la modifica della Legge sulla polizia che impone l’intervento dell’Ufficio del gpc quale autorità di ricorso nell’ambito della custodia di polizia, come pure per l’autorizzazione dell’avvio di un’inchiesta mascherata provvisoria e l’assegnazione di un’identità fittizia a un agente infiltrato”. Non solo: a livello federale, dal 1° gennaio 2024 le competenze del gpc “sono state estese in materia di domanda di assistenza giudiziaria: il giudice dei provvedimenti coercitivi è tenuto ora a pronunciarsi nei casi in cui un’autorità penale svizzera prevede una misura coercitiva da eseguire all’estero”. Continua la Divisione: “Occorre inoltre tenere in considerazione che, sempre a livello federale, è attualmente in corso una procedura di revisione totale della Legge federale sul diritto penale amministrativo (Dpa) che, qualora entrasse in vigore, potrebbe comportare un’ulteriore estensione dei compiti dei giudici dei provvedimenti coercitivi”. L’avamprogetto “prevede infatti di attribuire ai gpc cantonali tutti i provvedimenti coercitivi previsti nella legge, comprese le procedure di levate dei sigilli nelle cause di diritto penale amministrativo, attualmente svolte dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale”. Nella procedura di consultazione, il Consiglio di Stato “ha espresso la propria contrarietà alla proposta, ritenendo più opportuna la creazione di un Ufficio federale dei giudici dei provvedimenti coercitivi che si occupi sia degli incarti fondati sulla Dpa, sia di quelli riguardanti il Cpp (Codice di procedura penale, ndr) di competenza federale”. Il governo “ha ritenuto infatti che, oltre che a crearsi differenti prassi cantonali, i gpc cantonali siano già sufficientemente sollecitati”.

Due nuovi capoversi

Dall’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi alla Magistratura dei minorenni. E anche qui... “Negli ultimi anni il numero di incarti aperti e gestiti dalla Magistratura dei minorenni è aumentato, così come è aumentata la gravità dei reati commessi da persone minorenni, di conseguenza il carico di lavoro del magistrato dei minorenni e del suo sostituto (oggi rispettivamente Fabiola Gnesa e Antonella Piricone, ndr) è di molto aumentato”, si sottolinea nella bozza di messaggio. Il Dipartimento propone allora di aggiungere nella Legge cantonale sull’organizzazione delle autorità penali minorili due capoversi all’articolo 3. Che così recitano: “Sotto la sua responsabilità, il magistrato dei minorenni può affidare l’audizione delle parti o di altri partecipanti al procedimento, così come altri atti istruttori, ai segretari giudiziari”; “Quando un segretario giudiziario compie un atto istruttorio, le parti possono chiedere che il magistrato dei minorenni lo compia personalmente”.