Ticino

Caso Hospita e la gola profonda, sulle denunce anonime chiesti chiarimenti al governo

Interpellanza dell'Mps. Pronzini e Sergi al Consiglio di Stato: ‘È una pratica ricorrente presso il Ministero pubblico ticinese?’

Ancora interrogativi
(Ti-Press)
12 agosto 2025
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Scatta l’atto parlamentare. “Denunce anonime: una pratica riservata al caso Alberti o una pratica ricorrente presso il Ministero pubblico ticinese?”: è il titolo, nonché il quesito di fondo, dell’interpellanza appena depositata all’attenzione del Consiglio di Stato dai deputati del Movimento per il socialismo Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi.

Ancora buio pesto

Come riferito dalla ‘Regione’ il 30 luglio e il 5 agosto, Eolo Alberti – l’ex granconsigliere leghista e sindaco di Bioggio sotto inchiesta con l’accusa, da lui respinta, di malversazioni in relazione alla vicenda Hospita Sa – non riesce, a tutt’oggi, a sapere dalla Procura le generalità della gola profonda che lo ha crocifisso penalmente. E ciò a nove mesi di distanza dalla querela da lui sporta, tramite il proprio difensore, l’avvocato Pierluigi Pasi, per diffamazione e calunnia nei confronti dell’ignota persona che l’anno scorso ha informato una commissaria della Polizia cantonale di presunte irregolarità nella società, della quale Alberti era stato direttore amministrativo, innescando le indagini, coordinate dalla pp Chiara Borelli. Non conoscono l’identità del o della segnalante neppure altri imputati dichiaratisi estranei agli ipotizzati illeciti patrimoniali per l’affaire Hospita: la moglie di Alberti e l’azionista di maggioranza, nel frattempo deceduto. Sia la prima che gli eredi del secondo, attraverso i rispettivi legali, gli avvocati Diego Della Casa e Paolo Bernasconi, hanno pure loro querelato la gola profonda (la comunione ereditaria dell’azionista di maggioranza per denuncia mendace e sviamento della giustizia). Ma è sempre buio pesto. Le varie querele restano contro ignoti. Questo nonostante il o la segnalante sia noto/a alla poliziotta (al rapporto redatto e trasmesso dalla commissaria nel luglio 2024 al pg Andrea Pagani, e che l’Mps ha allegato all’interpellanza, avevamo accennato nell’edizione dell’8 maggio 2025) e nonostante del dossier Hospita si siano occupati/si stiano occupando quattro procuratori, due dei quali (Borelli e Moreno Capella, titolare del procedimento avviato in seguito alle querele) candidati giudici della Corte di appello e revisione penale, dove a fine anno lasceranno la presidente Giovanna Roggero-Will e la collega Rosa Item.

Stato di diritto. Non delazione di Stato

Ora, questa storia della gola profonda tuttora sconosciuta ai querelanti suscita inevitabilmente degli interrogativi, al di là del caso Hospita e quindi al di là delle eventuali responsabilità penali degli imputati per le presunte malversazioni che solo un processo e i successivi gradi di giudizio potranno appurare in via definitiva. Interrogativi legittimi in uno Stato di diritto. Anche perché non si vuole di certo la delazione di Stato. “Sapere se il Ministero pubblico utilizza le denunce anonime per aprire incarti penali è di interesse pubblico e urgente”, premettono Pronzini e Sergi nell’interpellanza.

Domande generali (che non violano il principio della separazione dei poteri)

Diversi i quesiti formulati dai deputati dell’Mps (già autori dell’interrogazione su asseriti intrecci politico-giudiziari dietro l’affaire Hospita). Fra cui: “Sulla base di quale disposizione legale è possibile avviare inchieste penali in base a denunce anonime? Sulla base di quali disposizioni legali alle parti in causa vengono negate le generalità della fonte anonima? Tale possibilità di denuncia anonima è limitata a persone note a funzionari giudiziari o procuratori pubblici o è una possibilità data a tutti i cittadini? In che modo viene verificata l’attendibilità delle denunce anonime prima di dar loro seguito con provvedimenti gravi come l’apertura di un incarto o l’emissione di un arresto? Esistono linee guida interne, direttive o protocolli del Ministero pubblico ticinese che regolamentano l’uso delle fonti anonime?”. Tra il 2020 e il 2024 “quante le denunce anonime” sfociate in inchieste penali e per quali reati? Domande di carattere generale, a cui rispondere non pregiudica per nulla, secondo noi, il principio della separazione dei poteri. Ci aspettiamo pertanto che il Consiglio di Stato si esprima sui quesiti dell’atto parlamentare.

Così il Codice di procedura penale

Nell’attesa delle risposte governative, è utile citare il Codice di procedura penale, ovvero gli articoli 149 e 150. Recita il 149: “Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame (...) a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d’ufficio, adeguate misure protettive. A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: a) garantendo l’anonimato (...). Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell’imputato (...)”. Di seguito l’articolo 150: “Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere. Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento (...). Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate (...)”.

Tornando alla vicenda Hospita Sa, il/la segnalante rientra tra le figure indicate dall’articolo 149, come, per esempio, un testimone di mafia la cui identità è degna di protezione? Nella fattispecie è stata seguita la procedura stabilita dal 150? Per quale o quali reconditi motivi la Procura non fornisce le generalità della gola profonda a chi l’ha querelata? Oppure è un caso di whistleblowing, con il dipendente di una società o di una pubblica amministrazione che segnala situazioni anomale interne e le sue informazioni vengono trattate in maniera confidenziale per evitargli ritorsioni professionali? Al momento è buio pesto.