Il valore locativo viene definito “reddito fittizio” dai fautori della sua abolizione. In realtà l’usufrutto di un immobile è un vantaggio materiale concreto. Il fatto che questa prestazione non implichi un trasferimento di denaro è ininfluente. Non è neppure un caso isolato poiché la legge tributaria assoggetta altri redditi in natura. Non si tratta quindi di correggere un’eccezione o un’ingiustizia, ma di una scelta politica a favore dei proprietari già privilegiati da stime fiscali vantaggiose rispetto ai detentori di sostanza mobiliare. Spetta quindi a ognuno valutare se l’incoraggiamento all’accesso alla proprietà meriti un ulteriore sgravio fiscale. In fondo, potremmo porci la domanda per l’assoggettamento di altre prestazioni in natura a favore di categorie di contribuenti probabilmente più bisognose quali gli agricoltori per il consumo proprio, le badanti per il computo del vitto e dell’alloggio.
Nel caso in cui la riforma dovesse essere approvata, il VL sarebbe abolito e i Cantoni avrebbero la possibilità di introdurre un’imposta reale sulle residenze secondarie. Quest’ultima è supposta compensare le perdite di gettito legate all’abolizione del VL, ma coprirà tutt’al più la parte legata alle residenze secondarie e non quella derivante dalle residenze primarie. Oltretutto, trattandosi di un nuovo tributo ancora tutto da definire – oggetto dell’imposta, aliquota, competenze per prelevarlo, ripartizione tra Cantone e Comuni – la sua entrata in vigore non è certa e l’iter parlamentare, richiederà tempi superiori ai 24 mesi annunciati per l’entrata in funzione della riforma. Non è quindi escluso che durante un certo periodo ci sia un mancato guadagno anche sulle residenze secondarie o addirittura una perdita definitiva se la nuova legge non dovesse vedere il giorno.