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Schede triturate. Il Tram: ‘Nessun influsso sull'esito del voto’

Respinti i ricorsi contro le elezioni comunali dello scorso 14 aprile, che chiedevano un ritorno alle urne per il Municipio

In sintesi:
  • I giudici di Lugano hanno accertato che i voti finiti nel tritacarta non erano comunque computabili
  • Le schede distrutte, infatti, non erano accompagnate dalla carta di legittimazione
Tritare oppure no? Nel caso di Ascona cambiava nulla
(Ti-Press)
26 febbraio 2025
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Diverse schede finite nel tritacarta durante lo spoglio dei voti alle elezioni comunali di Ascona dello scorso 14 aprile. Una vicenda che aveva sollevato un polverone, anche perché per una manciata di preferenze il Centro aveva perso un seggio, cedendolo al Plr che, con quattro membri, aveva raggiunto la maggioranza assoluta in Municipio. Il caso era finito al Tribunale cantonale amministrativo (Tram), con sede a Lugano, chiamato a decidere sulla validità delle procedure adottate in quell'occasione. Come è stato successivamente accertato, sono state in effetti distrutte tre schede relative all'Esecutivo e una per il Consiglio comunale. Ora arriva la decisione del Tram, che respinge i diversi ricorsi inoltrati e che quindi scongiura l'eventualità di una nuova chiamata alle urne per i cittadini asconesi.

Il tutto, lo ricordiamo, era partito dalle indicazioni giunte da un membro del locale Ufficio elettorale: quella domenica una scheda (per il Municipio) era stata distrutta nel tritacarta dal vicesegretario comunale senza il consenso dello stesso Ufficio elettorale e senza che se ne facesse menzione nel verbale di voto. Per contro, nella medesima busta c'era anche la scheda con i voti per il Legislativo, che invece è stata conteggiata. Di più: altre testimonianze raccolte dalla stessa persona, confermavano che tale modo di procedere era stato adottato già il venerdì precedente, al momento dell'apertura delle prime schede con il voto per corrispondenza.

Erano scattati i ricorsi, con gli avvocati che chiedevano di conservare in luogo sicuro i documenti del voto asconese, di annullare l'esito e di accertare le irregolarità della procedura preparatoria per l'elezione del Municipio, così come i risultati. Dopo aver stabilito che a dirimere la questione doveva essere il Tram (e non il Tribunale federale) e dopo un'udienza di fronte ai giudici di Lugano, i ricorrenti hanno sollevato dubbi su altri fatti emersi e a loro detta pure irregolari. Uno su tutti: i verbali di voto sono stati firmati per corrispondenza da alcuni membri dell'ufficio elettorale, che neppure avevano svolto la loro funzione.

Nel motivare la sua decisione il Tram sottolinea che “il cittadino può pretendere che l'autorità incaricata dello spoglio conti con cura e diligenza i suffragi e garantisca la regolarità del conteggio nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio”. Tuttavia “la ripetizione di una votazione si giustifica unicamente laddove le irregolarità evocate sono rilevanti e, cumulativamente, possono aver influenzato l'esito dell'elezione. Solo un'irregolarità grave può giustificare la ripetizione; se è lieve si può soprassedervi”.

Più avanti viene ricordato che la distruzione del materiale di voto può avvenire solo dopo la crescita in giudicato dei risultati. Per il caso asconese, il Tram ha raccolto le dichiarazioni della cancelleria comunale, la quale ha confermato che “a essere tritate sono state unicamente schede pervenute in buste di voto ‘sciolte’”, all'interno delle quali non era presente la carta di legittimazione. Dichiarazioni considerate valide, credibili, coerenti e ritenute del tutto plausibili dai giudici del Tram. Quindi nel tritacarta non è finito “materiale votato che andava considerato ai fini dello spoglio”. E ancora, per quanto riguarda il ‘balletto’ delle schede con e senza carte di legittimazione, il Tram segnala: “Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, dalla differenza tra il numero di schede computabili e il numero di carte di legittimazione registrate non può essere dedotto alcun indizio di irregolarità”.

Il Tram “non nutre dubbio alcuno sul fatto che le schede tritate siano state unicamente quelle giunte ‘sciolte’, ovvero non all'interno della busta di trasmissione ufficiale, ma contenute in buste di voto” e prive di carta di legittimazione. Non hanno fatto presa neppure le altre contestazioni sollevate. Riassumendo, stando ai ricorrenti è l'Ufficio cantonale di accertamento che deve stabilire la validità di una scheda (non spetta agli Uffici elettorali locali); inoltre il verbale delle operazioni di voto e spoglio conteneva irregolarità (non menzionava le schede distrutte).

La decisione dei giudici di Lugano tiene conto del fatto che la decisione di sottrarre le schede anonime, senza carta di legittimazione, allo spoglio è stata giustamente presa al livello locale, senza necessità di un esame da parte delle Autorità cantonali. Per il verbale, viene in parte sposata la tesi dei ricorrenti, anche se “tale informazione non era necessaria per lo spoglio centralizzato, ritenuto appunto come queste schede non sono considerate per legge a tal fine”. Comunque “una completa verbalizzazione dell'accaduto avrebbe permesso non di evitare l'intera procedura, ma almeno di disporre immediatamente di un quadro fattuale chiaro, a tutto vantaggio nel caso di contestazioni”.

Un'ultima annotazione: per il Tram ha torto il Municipio quando afferma che il materiale, seppure tritato, sia stato conservato. “Conservare, manifestamente, non significa distruggere. Ci si può però effettivamente chiedere se tale materiale, da non considerare ai fini dello spoglio, rientri nella nozione di materiale di voto o materiale votato e se, pertanto, andasse conservato sino al passaggio in giudicato dei risultati”. In sostanza, vista la mancanza delle carte di legittimazione, anche conservare quelle schede non avrebbe portato a un risultato finale diverso.

‘Vizi non particolarmente gravi’

“Sebbene le norme procedurali non siano state seguite in modo ineccepibile per rapporto alla composizione e alla verbalizzazione dell'operato degli Uffici elettorali del voto per corrispondenza, è comunque possibile ritenere che non si tratti, tutto sommato, di vizi particolarmente gravi – spiega il Tram –. In ogni caso è possibile escludere che questi abbiano in qualche modo potuto, nella costellazione concreta, influire sull'operatività degli Uffici elettorali”. Più avanti: “Il materiale tritato non era suscettibile di essere computato e, di riflesso, di influire sull'esito delle votazioni”. E ancora: “Il fatto che effettivamente il valore di una singola scheda avrebbe potuto portare a una differente attribuzione dei seggi in occasione della seconda ripartizione, come sostenuto dagli insorgenti, non si rivela dunque determinante nel caso concreto”.

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