Non è mia intenzione esprimermi, pubblicamente, sulla vicenda che ha purtroppo scosso, negli scorsi mesi, il Tribunale penale cantonale. Intendo invece prendere posizione sull’errore di diritto costituzionale, commesso dal Gran Consiglio, votando la modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria, nell’ottobre 2024, quando ha deciso di delegare al Consiglio della magistratura la competenza di destituire dei magistrati. Chi elegge, destituisce. Una tale competenza non può essere delegata dal legislativo ad un organo della magistratura, incaricato unicamente della disciplina e della sorveglianza sui magistrati. Come noto, il popolo ticinese nomina il potere esecutivo, il Consiglio di Stato, e quello legislativo, il Gran Consiglio, mentre ha delegato, costituzionalmente, a quest’ultimo la nomina del potere giudiziario, ovvero dei magistrati, ad eccezione dei giudici di pace. A livello federale, compete all’Assemblea federale la nomina e quindi la destituzione dei giudici della Confederazione. Così come per un’elezione anche per la destituzione di un magistrato federale, la preparazione del relativo dossier compete alla Commissione giudiziaria dell’Assemblea federale e, giustamente, non ad un organo di disciplina e sorveglianza della magistratura. Ad un tale organo va attribuita, semmai e soltanto, la competenza di sospendere un magistrato ma non quella di destituirlo. Auguriamoci che un tale errore venga sanato dal Gran Consiglio, nel rispetto della volontà popolare e della nostra Costituzione cantonale. La delega del popolo al Gran Consiglio della nomina dei magistrati implica in effetti, ovviamente, anche quella della loro destituzione.
* avvocato, già presidente della Commissione costituzione e diritti politici del Gran Consiglio