I deputati dell’Mps Pronzini e Sergi propongono una modifica legislativa affinché il parlamento designi le toghe supplenti (competenza ora del governo)
Il Gran Consiglio, che già oggi elegge i magistrati ordinari, deve poter designare anche quelli straordinari, ora scelti dal governo. La proposta arriva, nero su bianco, dai deputati del Movimento per il socialismo. Con un’iniziativa parlamentare allestita nella forma elaborata, Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi sollecitano in tal senso una modifica della Log, la Legge (cantonale) sull’organizzazione giudiziaria.
L’articolo che l’Mps chiede di ritoccare è il 24, quello sulle ‘Supplenze durevoli’. Secondo la norma vigente “in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l’ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell’impedimento”. Stop. Il 24 ha però sollevato e solleva dubbi sulla sua compatibilità con la Costituzione ticinese. Quest’ultima, all’articolo 36, afferma che “sono eletti dal Gran Consiglio” i giudici del Tribunale d’appello, il presidente dei giudici dei provvedimenti coercitivi e gli stessi gpc, il procuratore generale e i procuratori pubblici, i pretori, i presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni, il magistrato dei minorenni, i membri non togati del Consiglio della magistratura e i giurati cantonali. Non solo. Sempre la Carta fondamentale, ma all’articolo 80, sostiene che “la legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età massima per i magistrati”. Non però la designazione di magistrati (supplenti) straordinari, tantomeno da parte del Consiglio di Stato. Ciò è quanto risulta, al netto di eventuali interpretazioni, dalla lettura dell’articolo 80.
La disposizione contenuta nell’attuale articolo 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria “anche per il suo carattere generico, dà adito in maniera ricorrente a discussioni”, rilevano Pronzini e Sergi. Per i quali “dal profilo istituzionale, l’aspetto più controverso è la competenza del Consiglio di Stato, che non trova alcuna base nella Costituzione cantonale”. Costituzione che “è chiara e riserva tale mansione al Gran Consiglio, senza che siano previste possibilità di eccezione”. La scelta “è comprensibile: il Costituente non vuole che vi siano diverse categorie di magistrati”. E allora “si corregga questa anomalia, attribuendo tali competenze alla Commissione (parlamentare, ndr) giustizia e diritti e al Gran Consiglio”. Anche perché “oggi i criteri di nomina del Consiglio di Stato sono tutt’altro che chiari e trasparenti”. Peraltro “la nomina di un magistrato è un atto istituzionale molto importante e non può essere a tal punto banalizzato da azzerare ogni esigenza formale”.
Al parlamento dunque la competenza di designare pure i magistrati straordinari. Si osserva nell’iniziativa: “Se per supplenze di corta durata, la formalità può anche essere attenuata; per supplenze più estese (si propone una soglia di quattro mesi), è necessario che sia garantita la trasparenza e la legittimità democratica. Se la supplenza perdura per più di un anno, la ratifica del Gran Consiglio è imprescindibile. Altrimenti ne va dell’ordine costituzionale. La novella proposta mantiene una certa elasticità. La ratifica del Gran Consiglio non deve necessariamente avvenire ab initio. Se però in corso d’opera ci si rende conto che la supplenza potrebbe oltrepassare l’anno, la Commissione giustizia e diritti deve sottoporre la questione al Gran Consiglio”. C’è di più. “Dal momento – scrivono ancora i due deputati – che la revisione legislativa propone che la procedura sia comunque in mano al parlamento, si inserisce anche la possibilità di far capo alla nomina di un supplente straordinario temporaneo in caso di sovraccarico di un ufficio giudiziario”.
Insomma i tempi, ritengono i due deputati, “sono maturi per migliorare la normativa”. Suggeriscono pertanto la seguente versione dell’articolo 24 della Log. Primo capoverso: “In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, l’ufficio giudiziario interessato informa immediatamente la Commissione giustizia e diritti e il Consiglio della magistratura”. Secondo: “Per supplenze fino al massimo quattro mesi non rinnovabili, la Commissione giustizia e diritti può, sentiti l’ufficio giudiziario interessato e il Consiglio della magistratura, provvedere senza ulteriore formalità, a designare un supplente a ricoprire l’ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell’impedimento”. Terzo: “Per supplenze superiori ai quattro mesi, la Commissione giustizia e diritti ne dà avviso nel Foglio Ufficiale. Sentiti l’ufficio giudiziario interessato e il Consiglio della magistratura, può provvedere senza ulteriore formalità alla designazione”. Quarto: “Per supplenze superiori a un anno, la Commissione giustizia e diritti sottopone la nomina per ratifica al Gran Consiglio. Può essere stabilito un periodo di designazione massimo”. Quinto: “La Commissione giustizia e diritti può in ogni momento coinvolgere la Commissione d’esperti indipendenti”. Sesto: “La Commissione giustizia e diritti e il Gran Consiglio possono far capo a questa procedura per designare magistrati oltre l’organico previsto dalla legge ai fini di rispondere tempestivamente al sovraccarico di un ufficio giudiziario”. Settimo e ultimo capoverso: “Le designazioni sono pubblicate nel Foglio Ufficiale. Il supplente, se non già magistrato dell’ordine giudiziario, dichiara fedeltà alla Costituzione e alle leggi”.
In passato, per la precisione nel 2018, l’odierno articolo 24 era stato oggetto di alta vigilanza dell’allora commissione parlamentare della Legislazione. In ballo era la designazione governativa di due giudici straordinari, che aveva innescato un’interpellanza di Pronzini. Il rapporto commissionale così concludeva: “La Commissione della legislazione raccomanda al Consiglio di Stato di applicare in maniera rigorosa l’articolo 24 della Log consultandosi preventivamente con l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio”. Tuttavia i dubbi sulla costituzionalità del 24 restano. Di qui l’iniziativa parlamentare per uscire da ambiguità e incertezze.